L’ULTIISSIMO DECRETO LEGGE SULL’EMERGENZA COVID-19. D.L. 25 MARZO 2020 N. 19

di Sergio Bedessi

Nella notte del 25 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’annunciato decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Sei articoli che di fatto sintetizzano il mix di decreti legge e di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fin qui adottati, recuperando il catalogo delle limitazioni adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ben ventinove tipologie di misure alle quali si aggiunge la trentesima: la possibilità per il prefetto di imporre (anziché sospendere) la continuazione di determinate attività ritenute indispensabili.

Le misure adottabili sono essenzialmente le seguenti:

a) limitazione della circolazione delle persone, anche con limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, a meno di spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;

c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;

f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;

h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;

n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;

o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, altri corsi e attività formative in genere;

q) sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all’estero;

r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

z) limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);

cc) limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;

dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico;

ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;

ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.

Con il decreto legge, in considerazione dell’evolversi dell’emergenza si lascia alle singole Regioni (ma lo Stato potrà intervenire se del caso) l’adozione delle varie misure; nel frattempo rimangono in vigore tutte quelle già adottate a livello nazionale.

Quello che davvero è un passaggio importante, ma ancora non chiaro fino in fondo è il capitolo sanzioni.

Infatti l’art. 4 (Sanzioni) prevede che la violazione delle misure di contenimento non costituisca più reato (art. 650 c.p.) ma illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con l’aumento fino ad un terzo della sanzione nel caso si sia utilizzato un veicolo per commettere l’infrazione.

Purtroppo chi ha ideato il decreto legge ha fatto riferimenti ambigui: mentre ci si richiama, per le modalità di accertamento, alla l. 24 novembre 1981, n. 689, ci si rifà al codice della strada (art. 202, commi 1, 2 e 2.1) per quanto riguarda le modalità di pagamento della sanzione. Non si comprende, in modo sicuro, a chi spettino i proventi; infatti il richiamo al comma 2 dell’art. 202 del codice della strada comporta che il trasgressore possa corrispondere la somma dovuta “presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore …”, ma il corrispondere la sanzione all’ente cui appartiene chi accerta non implica, necessariamente, che poi i proventi siano dello stesso ente.

Dunque il pagamento in misura ridotta sarà di euro 400 con la possibilità di “sconto” del 30% (e dunque si pagheranno 280 euro) in caso di pagamento entro 5 giorni. In considerazione dell’art. 108 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 lo “sconto”, fino al 31 maggio, è esteso fino a 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

Da qui la necessità, urgente, di un chiarimento, in mancanza di quella che sarebbe stata la necessità di una norma chiara.

Da notare che nel caso di violazione di alcune misure e, in particolare:

i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, chiusura di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi;

p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia de delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, e delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione, nonché tutti i corsi di formazione;

u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
v)
limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z)
limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo;
la violazione comporta anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Vale la pena di fare una considerazione.

La sanzione penale (violazione dell’art. 650 c.p.), fin qui adottata per il mancato rispetto delle misure, che aveva portato a decine di migliaia di denunce che si sarebbero concluse per lo più con un decreto penale di condanna (oblabile con una somma di 103 euro, ma comunque sanzione penale) sarà stata anche di scarso effetto deterrente, ma consentiva agli organi di polizia di intimare la cessazione del comportamento, nel concetto che la polizia deve impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

Adesso aver sostituito la sanzione penale, si ripete, misera, con una sanzione amministrativa ancorché più alta (ma di poco), rischia di ottenere un effetto opposto a quello voluto: pago la sanzione e continuo a fare quello che facevo, mettendo davvero in pericolo la comunità.