– di Sergio Bedessi –

Prorogata la scadenza di autorizzazioni, concessioni, permessi, grazie alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi – Proroga di validità dei documenti di identità – Sospensione dei termini di pagamento dei verbali del codice della strada

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quarto decreto legge relativo all’emergenza COVID-19, con il quale, in modo abbastanza eterogeneo e non chiaro, si adottano una serie di misure disparate il cui trait d’union è la necessità di sostenere l’economia delle aziende, e le famiglie, provvedendo anche alla sospensione di scadenze e termini, che sono in questo momento in subordine rispetto alle esigenze sanitarie.

Con l’ultimo decreto legge è stata adottata una serie di norme abbastanza disparate; il filo conduttore è quello di una serie di misure per il sostegno dell’economia e per il sostegno economico alle famiglie, fra queste anche alcuni incentivi per chi è rimasto, per necessità di servizio, sul lavoro.

Viene previsto un fondo per il reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dall’emergenza COVID-19 con un sostegno al reddito per lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano dovuto ridurre o cessare la loro attività a causa dell’emergenza.

Si prevede la sospensione per due mesi degli obblighi derivanti, ai percettori, dall’istituto del reddito di cittadinanza e vengono quindi sospesi colloqui di lavoro e offerte di impiego da accettare obbligatoriamente.

I genitori con figli sotto dodici anni avranno diritto a congedi speciali retribuiti al 50% per un massimo di quindici giorni, per andare incontro al problema della chiusura delle scuole, e un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 15 anni.

A questo si aggiunge un bonus di 600 euro per pagare le baby sitter in alternativa al congedo anzidetto.

Chi usufruisce dei permessi di cui alla l. 104/1992 potrà usufruire di 12 giorni di congedo anziché i soliti 3 al mese.

Per sessanta giorni vengono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e le pendenti procedure; viene sospeso il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici dovuti fra il 23 febbraio e il 31 maggio, con scadenza spostata al 10 giugno.

Sono sospesi gli adempimenti e versamenti fiscali per tutti i contribuenti per il periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio di quest’anno.

Tanto gli imprenditori quanto i professionisti potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione connessa al virus Covid-19 di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad una spesa massima di 20 mila euro; altro credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione di negozi e botteghe per commercianti e artigiani, in considerazione dei mancati guadagni collegati alle chiusure forzate.

Per i lavoratori autonomi viene riconosciuta una indennità una tantum di 600 euro; l’indennità è prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell’agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo.

Con il decreto si sospendono i termini delle cartelle di pagamento a gli accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali; sospese anche le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Fra le misure adottate cose vi è la sospensione dei termini relativi alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

All’art. 103 (“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”) del d.l. 18/2020 si prevede che ai fini del computo dei termini di qualsiasi tipo, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, tanto ordinatori quanto perentori, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si debba tenere conto del periodo compreso tra la stessa data e quella del 15 aprile 2020.

Da tenere presente che le pubbliche amministrazioni devono adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque una ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli urgenti, anche sulla base delle istanze degli interessati; il differimento vale, per lo stesso tempo, relativamente ai termini di formazione della volontà conclusiva del procedimento nelle forme del silenzio.

Lo stesso articolo 103 prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”; il tutto a meno di specifiche scadenze previste nei precedenti decreti legge per l’emergenza sanitaria COVID-19.

Il differimento dei termini non vale in relazione a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti relativi a prestazioni, servizi e forniture, corresponsione di indennità di qualsiasi, contributi, sovvenzioni e agevolazioni.

Con l’art. 104 del decreto legge si proroga fino al 31 agosto 2020 la validità dei documenti di riconoscimento già scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge; attenzione perché la validità ai fini dell’espatrio rimane quella originaria.

Niente si dice riguardo a una ventilata proroga della patente; trattandosi di documento di abilitazione alla guida lo stesso non può intendersi ricompreso nella previsione di cui sopra.

Con l’art. 125 si specifica che il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di quindici giorni (oltre i quindici attuali); inoltre i termini, in caso di sinistri, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione sono prorogati di 60 giorni.

Da ricordare che grazie al comma 4 dell’art. 10 del d.l. 9/2020, a questo punto esteso a tutta l’Italia fino al 3 aprile prossimo “Sono altresì sospesi …. i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.”.

La norma, passata un po’ sotto silenzio perché non ben identificata dalla rubrica (“Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali”), si applica a tutti i procedimenti sanzionatori, fra cui quello del codice della strada.