di Sergio Bedessi

A partire dal prossimo 22 aprile 2012 è possibile per i minorenni che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida (A1, AM, B1), esercitarsi anche alla guida dell’automobile: si tratta della cosiddetta “guida accompagnata”, una delle novità della legge 29 luglio 2010, n. 120, di riforma del codice della strada.

E’ stato infatti pubblicato (G.U. 23 dicembre 2012) il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2011, n. 213Regolamento recante disciplina  del  rilascio  dell’autorizzazione  a minore ai fini della  guida  accompagnata  e  relativa  modalità  di esercizio.”.

Il decreto, che va ad attuare le modifiche apportate dalla legge 120/2010 all’articolo 115 del codice della strada, stabilisce, in 10 articoli, le regole relative al nuovo istituto della “guida accompagnata”, con particolare riferimento alle condizioni soggettive, oggettive e procedimentali necessarie per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione alla “guida accompagnata”.

Lo stesso decreto prevede quali debbano essere i contenuti e le modalità di certificazione del corso da effettuarsi presso un’autoscuola, quali i requisiti dell’accompagnatore, le condizioni per effettuare le attività di “guida accompagnata”, nonché le caratteristiche del contrassegno da apporre sul veicolo.

Per ottenere l’autorizzazione si deve presentare domanda su uno specifico modello, allegando:

–          attestazione di versamento dell’imposta di bollo;

–          attestazione di versamento dell’importo relativo alla pratica;

–          eventuale certificazione che attesti la sussistenza dei requisiti psico-fisici nel caso di minori mutilati o minorati;

–          dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che comprovi la qualità di genitore ovvero di “legale rappresentante” del minore, redatta su specifico modello (allegato 2 del decreto ministeriale) con fotocopia di documento di identità del dichiarante.

La ricevuta della domanda consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla “guida accompagnata”; il rilascio della ricevuta sarà annotato negli archivi informatici della Motorizzazione così che gli organi di polizia abbiano modo di poter controllare in caso di fermo del veicolo.

Il decreto ministeriale ha specificato quali debbano essere i contenuti minimi del programma del corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata, corso che deve essere frequentato presso una autoscuola e che deve prevedere almeno 10 ore effettive di guida, lasciando la facoltà di ulteriori ore di corso suppletive.

Modulo Ore Obiettivi Esercitazioni
A 1 ora Uso del veicolo Partenza, uso della frizione, uso del volante, frenata, inserimento e disinserimento delle marce, retromarcia.
B 3 ore Comportamento nel traffico Posizione sulla carreggiata, svolta a destra, svolta a sinistra, circolare in strade strette, effettuare partenze in salita con freno a mano e senza freno a mano, comportamento agli incroci regolati e non da segnaletica verticale, regolati da impianti semaforici, incroci con circolazione rotatoria, il controllo della precedenza agli incroci con diritto e non di precedenza, valutazione della distanza di sicurezza, parcheggi, inversioni di marcia
C 2 ore La guida in condizioni di visione notturna Circolare in strade urbane strette e larghe, con veicoli parcheggiati ai lati e non, affrontando incroci regolati da segnaletica verticale e da impianti semaforici.
D 2 ore Guida su strade extraurbane Circolare su strade di scorrimento, o su strade extraurbane secondarie, superando la velocità di 50 Km/h, inserire la 5^ marcia e adeguare le marce alla velocità, utilizzando il veicolo ed il motore a regime di coppia massima consumando e inquinando il minimo possibile
E 2 ore Guida su autostrade o su strade extra-urbane Circolare su autostrade o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, effettuare una immissione in corsia di accelerazione, un ingresso in autostrada o su strade extraurbane principali o su strade extraurbane secondarie, circolare in corsia di marcia, effettuare almeno un sorpasso in corsia di sorpasso, circolare in una corsia di decelerazione, uscire percorrendo la corsia di decelerazione.

 

Tutte le lezioni (teoriche e pratiche) dovranno essere annotate su un “libretto delle lezioni di guida” conforme all’allegato 5 del decreto ministeriale, vidimato dal competente Ufficio della Motorizzazione prima del suo utilizzo; il libretto potrà essere sostituito anche da un dispositivo elettronico installato a bordo del veicolo.

Al termine del corso è previsto il rilascio dell’attestato di frequenza, conforme all’allegato 6 del decreto ministeriale.

Sulla scorta dell’attestato di frequenza e dell’atto di designazione degli accompagnatori (redatto sull’allegato 7 del decreto ministeriale), l’Ufficio della Motorizzazione rilascerà l’autorizzazione alla guida accompagnata, conforme all’allegato 8, autorizzazione che consentirà finalmente al minore di esercitarsi alla guida avendo a fianco uno degli accompagnatori designati.

E’ da notare che possono essere designati al massimo tre accompagnatori, tutti in possesso dei seguenti requisiti:

–          età non superiore a 60 anni;

–          titolari da almeno dieci anni di patente di guida italiana di categoria B o superiore ad esclusione di quelle speciali;

–          non aver subito provvedimenti di sospensione della patente negli ultimi cinque anni e non aver in corso provvedimenti di sospensione o revoca.

In alternativa il minore potrà essere accompagnato da un istruttore dell’autoscuola.

L’autoveicolo utilizzato per la guida accompagnata deve essere munito di un contrassegno con le lettere maiuscole “GA” di colore nero su fondo giallo retroriflettente (oppure la scritta “SCUOLA GUIDA” se il veicolo è di una autoscuola).

Durante le esercitazioni il minore deve avere con sé l’autorizzazione nonché la patente di cui è già titolare, mentre la persona che funge da accompagnatore la patente di guida prescritta (nel caso si tratti invece di istruttore solo il documento comprovante la qualifica di istruttore).

Nel caso di mancato temporaneo possesso dei documenti la sanzione sarà di 39 Euro; ovviamente nel caso di esercitazione senza avere ottenuto l’autorizzazione si configurerà il reato di guida senza patente, punibile con l’ammenda da Euro 2.257 ad Euro 9.032 oltre alla sanzione amministrativa (Euro 398) per incauto affidamento nei confronti del proprietario del veicolo.

Cosa dire?

Il provvedimento è sicuramente un’innovazione che si sarebbe potuta studiare meglio e che, a causa di questo, potrebbe dar luogo a situazioni problematiche.

Dal punto di vista della lingua italiana e del frasario tecnico-giuridico sia la norma di legge che il decreto contengono dei veri e propri obbrobri: basti pensare a quel “legale rappresentante” del minore. Di chi si tratta? Solo le ditte hanno un “legale rappresentante”, i minori, oltre al genitore, a rappresentarli hanno il tutore o il curatore, ma non certo un “legale rappresentante”, a meno di non voler pensare ad un “Minore S.p.a.”.

Non si è poi pensato alla situazione che si potrebbe venire a creare in caso di incidente grave o addirittura mortale provocato dal minore che si esercita con “guida accompagnata”, cosa che, inevitabilmente e purtroppo, prima o poi accadrà.

In tal caso il minore (conducente) è responsabile per gli illeciti penali (incidente mortale: omicidio colposo), ma non per gli illeciti amministrativi (le violazioni del codice della strada) che potrebbero averlo causato, visto che di questi risponde il genitore. L’accompagnatore si troverà poi comunque coinvolto, visto che ha un dovere di vigilanza sul conducente minorenne. A tutti questi va aggiunto il proprietario del veicolo, comunque obbligato in solido per il pagamento delle sanzioni amministrative ed in genere titolare del contratto di assicurazione del veicolo.

Con molta probabilità gli incidenti gravi e mortali produrranno allora degli scarichi di responsabilità reciproci fra i vari soggetti coinvolti, tanto più quando le circostanze non saranno chiare (si pensi, per esempio, ad un minore al quale, dopo aver provocato un incidente stradale mortale, venisse verificato un tasso alcolemico superiore a zero: a chi spettava verificare prima di mettersi in auto? Al genitore? All’accompagnatore? Al proprietario del veicolo? A tutti questi soggetti? Come potevano verificarlo?).

Nel frattempo, il decreto ministeriale ha già fatto il primo morto: il congiuntivo (“4. Nel caso in cui, durante l’attività di guida di cui al comma 3, il minore commette violazioni per le quali…” – si sarebbe dovuto usare, in italiano corretto, “commetta” e non “commette”!).