di Mariantonietta Rasulo – Tempo di vacanze: c’è chi sceglie le comodità dell’albergo, chi preferisce un b&b e chi, invece, privilegia l’affitto di un appartamento come accade spesso nel territorio delle Terre del Levante Fiorentino.

È bene però fare molta attenzione ai cosiddetti “contratti di affitto per finalità turistiche” per evitare disagi che rovinano le tanto sospirate ferie!

Per saperne di più abbiamo incontrato Antonello Simone, di Adiconsum Toscana, per farci spiegare quali sono i pro e i contro del contratto transitorio e quali sono i “doveri” del conduttore e del locatore.

Non c’è una definizione precisa, ma per evitare controversie è bene indicare sempre le finalità del contratto che può essere di “svago” o “utilizzo per il tempo libero.

Il contratto di locazione transitoria per finalità turistiche non prevede l’applicazione delle locazioni ad uso abitativo, legge 431/98, ma è regolato dalle norme del codice civile. Questo fa si che ci sia una maggiore discrezionalità tra le parti con un unico vincolo: il contratto deve essere necessariamente redatto per iscritto, non può essere verbale, pena la nullità.

Il contratto deve essere registrato  se la durata è superiore a 30 giorni; non è necessaria la registrazione per i contratti di durata inferiore, se il locatore, però,  fitta l’appartamento a più persone, per brevi periodi che nel complesso superano i 30 giorni, scatta l’obbligo di registrazione. Le spese relative alla registrazione del contratto vanno divise al 50% tra locatore e conduttore; i contratti non superiori a 30 giorni devono essere dichiarati alla voce “redditi occasionali”mentre per quelli di durata superiore alla voce “redditi di fabbricati”.

Dal punto di vista legale la caparra non è obbligatoria ma chiederla è una prassi, questa può essere concordata  liberamente e di solito è pari al 10% del canone. Esistono due tipologie di caparra: penitenziale, che si perde in caso di recesso anticipato, e confirmatoria che si perde comunque in caso di recesso ma dà diritto al locatore di richiedere il risarcimento danni, in alternativa il locatore può chiedere il pagamento del prezzo integrale.

Anche la cauzione non è obbligatoria ma  viene richiesta per prassi, di solito per i consumi in sospeso o per gli eventuali danni riscontrati alla riconsegna dell’appartamento, le parti sono libere di concordarla.

Se la locazione è superiore a 30 giorni il proprietario deve denunciare la presenza degli inquilini, entro 48 ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o al Sindaco, compilando il “modulo di cessione” di fabbricato scaricabile dal sito della Polizia di Stato che deve essere poi consegnato o inviato mediante lettera raccomandata. Se gli inquilini non fanno parte della Comunità Europea, la comunicazione deve avvenire 48 ore dopo la consegna dell’appartamento indipendentemente dalla durata del contratto e deve essere fatta mediante modelli da richiedere direttamente all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Un consiglio ai locatori: nell’accordo è bene specificare che l’immobile è sprovvisto di servizi accessori (ricambio biancheria, riassetto abitazione) perchè altrimenti si rientrerebbe nell’attività alberghiera o di affittacamere. La biancheria può essere richiesta pagando un costo aggiuntivo, mentre la pulizia giornaliera non può essere mai richiesta.

Le nuove regole sui movimenti di denaro proibiscono il pagamento in contante se si tratta di cifre superiori a 1000 euro. Fate attenzione però, perchè queste sono le regole generali che valgono a livello nazionale. Tuttavia potrebbero esserci discipline regionali parzialmente differenti, pertanto è sempre consigliabile, prima di partire, visitare i siti internet delle singole Regioni o rivolgersi alle APT.