di Sergio Bedessi
La proposta di legge di iniziativa popolare sul cosiddetto “omicidio stradale” ha ormai superato le 50.000 adesioni; i proponenti si sono imposti di arrivare a 60.000 firme, 10.000 oltre la soglia prevista dall’articolo 71 della Costituzione.
A detta dei proponenti (l’Associazione Lorenzo Guarnieri  Onlus) con la proposta di legge si vuole inserire nel codice penale una specifica previsione di “omicidio stradale”, per “…colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile …” “…un quadro sanzionatorio autonomo … individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali…”.

In pratica si vuole prevedere, per coloro che guidando in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti provochino un incidente con la morte di almeno un coinvolto, uno specifico reato, l’omicidio stradale; si otterrebbe con l’inserimento di un apposito articolo nel codice penale, articolo che dovrebbe recitare:
“575-bis (omicidio stradale). Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni .
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non puٍ superare gli anni ventuno.”.

Pur essendo pienamente d’accordo sul fatto che chi oggigiorno, guidando ubriaco o drogato provoca un incidente stradale mortale non subisce una punizione adeguata al male che provoca, la soluzione proposta, di enorme enfasi mediatica, vista la risonanza che gli organi di informazione le hanno dato, potrebbe essere alla prova dei fatti, altamente inefficiente e quindi non ottenere lo scopo.

Intanto la formulazione adottata “Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope…” è un controsenso in termini: come si fa porsi alla guida così “consapevolmente” come prevederebbe questo nuovo articolo del codice penale, se si è bevuto tanto da essere in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e, altrettanto “consapevolmente” cagionare la morte di un uomo?

Attualmente la morte provocata a seguito di incidente stradale è considerata omicidio colposo; l’effetto che la proposta di legge popolare vorrebbe ottenere è quello di far transitare la morte a seguito di incidente stradale provocato da chi si metta alla guida ubriaco o drogato, attualmente considerata omicidio colposo (cioè non voluto) nell’omicidio doloso (in pratica voluto, visto l’avverbio “consapevolmente”).
Il sillogismo normativo che si vuole creare è: ti metti alla guida dopo aver bevuto, sai che è pericoloso, ergo vuoi uccidere un uomo.

Il tentativo era già stato compiuto, pur usando l’attuale quadro normativo, da qualche pubblico ministero, che aveva provato a percorrere la strada del cosiddetto “dolo eventuale”, peraltro infruttuosamente; si era sostenuto che accettare il rischio di un possibile esito (la morte di un uomo) di una condotta (guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o ubriaco), equivale a volerlo, sia pure indirettamente. Ma il sillogismo non aveva retto, ed era stato puntualmente ridotto ad omicidio colposo.
In effetti in questo modo si confondeva lo stato psicologico che provoca la condizione di ubriachezza (si vuole bere), con quello che accompagna la commissione del reato (si vuole uccidere).

Secondo la giurisprudenza prevalente il dolo o la colpa devono essere accertati con riferimento al momento nel quale il reato viene commesso; la morte provocata a seguito di un sinistro stradale (a meno che non si tratti di una simulazione), ubriachi, drogati, o meno che si sia, è colposa per definizione.

Anche la Corte di Cassazione si era espressa su questo argomento analizzando il tema dell’accettazione consapevole del rischio di uccidere una persona mettendosi alla guida ubriaco o drogato, alla fine escludendo il dolo, rilevando la “…(inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo (con la estrema ed improponibile conclusione, per rimanere nel panorama tematico che la fattispecie dischiude, che ogni qualvolta il conducente di un autoveicolo attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale, soltanto in virtù della violazione della regola cautelare e della conseguente situazione di pericolo scientemente posta in essere)…”.

In pratica la Corte di Cassazione diceva: se si prevede il dolo, per chi si mette alla guida ubriaco o drogato e, provocando un incidente stradale, uccide una persona, si dovrebbe prevedere il dolo anche per chi passa con il rosso ed egualmente provoca un incidente stradale mortale!

Chi porta avanti la proposta di legge popolare vuole quindi fornire una base di legge per andare in questo senso: fornire artificiosamente, da un punto di vista giuridico, un crisma di “volontà” alla provocazione della morte a seguito di un sinistro stradale, qualora il conducente sia trovato in condizioni di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Insomma si anticipa l’evento costituente il reato al momento del mettersi alla guida, anziché lasciarlo ancorato al momento del sinistro mortale.

Pure riconoscendo che attualmente le punizioni sono troppo blande, non si puٍ essere d’accordo con una proposta cosى congegnata, che fra l’altro rischia di punire ben gravemente chi provocasse un incidente mortale per disattenzione; infatti in questo modo si incriminerebbe per omicidio dolosoanche la ragazza che, dopo aver bevuto due aperitivi (cfr. tabella ministeriale sui tassi alcolemici) provocasse, magari perché non ha rispettato un diritto di precedenza, un incidente stradale mortale.

In definitiva la proposta di legge popolare rischia di punire come dolosi delitti involontariche seguono, è vero, ad uno stato di ubriachezza volontaria, ed al contrario di punire come colposi delitti commessi volontariamente(visto che quando non si è alla guida, ai sensi dell’art. 91 del codice penale l’ubriachezza derivata da caso fortuito è causa di non imputabilità).
Del resto non convincono neanche gli argomenti utilizzati nella home page del sito internet per indurre alla firma.

Chi porta avanti la proposta infatti la giustifica con qualche affermazione al limite del paradossale:

“Se rubi 100 € dalla borsa di una signora e sei catturato da un agente di polizia entri in carcere immediatamente e sei processato subito. Lo stesso ti accade se rubi una bicicletta (processo per direttissima e condanna a 1 anno e 6 mesi).
Se invece uccidi un ragazzo di 17 anni, invadendo la sua corsia e investendolo in pieno perché ti sei messo alla guida positivo alla cannabis e con un tasso alcolemico che supera di 3 volte il limite di legge (significa aver bevuto 15 birre o 2 bottiglie di vino), non solo non vieni arrestato subito, ma in carcere non ci andrai mai.”.
Perché paradossale?

Perché intanto si confonde l’arresto in flagranza di reato con l’arresto conseguente alla condanna; il ladro viene sì arrestato in flagranza di reato dalla polizia, ma subito dopo il processo, se non ha altre pendenze ed è incensurato viene rimesso in libertà malgrado la condanna, grazie al beneficio della condizionale.
All’opposto, chi guida in stato d’ebbrezza puٍ anche darsi che non venga arrestato immediatamente per la difficoltà degli accertamenti; questo non significa perٍ che non venga condannato e, successivamente arrestato!

La proposta di legge popolare è peraltro appoggiata da vari soggetti, anche istituzionali (fra questi il Comune di Firenze); è stata inoltre caldeggiata da Mario Valducci, presidente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, a margine dell’incontro “Sicurezza Stradale, cantiere aperto” svoltosi nell’ambito di Cortina InConTra (fonte: ASCA) che aveva dichiarato che il Parlamento si apprestava a modificare ulteriormente il codice della strada in questo senso: “Alla ripresa dei lavori parlamentari, l’obiettivo è quello di procedere rapidamente e selezionare all’interno del Codice della Strada quelle norme di comportamento che riguardano direttamente i cittadini alla guida… Particolare attenzione verrà posta all’introduzione di una nuova fattispecie di reato, l’omicidio stradale”. (fonte: “La Repubblica”).

Ma sono veramente necessarie nuove norme?
E’ plausibile prevedere uno specifico reato di “omicidio stradale”, che sarebbe commesso con volontà da chi ha bevuto due aperitivi?
Certamente è ammirevole e condivisibile l’impegno affinché venga maggiormente punito chi, ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, guidando provoca un incidente stradale uccidendo una o più persone, ma si dovrebbe ammettere che la strada seguita rischia di portare a poco e muoversi invece su altri fronti:

–    l’educazione al rispetto delle regole;
–    la diffusività dei controlli da parte degli organi di polizia stradale;
–    una maggiore assunzione di responsabilità da parte di tutti gli operatori del diritto (polizia, magistratura) riguardo l’applicazione degli istituti già esistenti;
–    l’aumento del minimo della pena per tutti gli omicidi colposi, perché togliere la vita a qualcuno è sempre una cosa orribile.

L’utente della strada dovrebbe in definitiva avere la percezione concreta che è altamente probabile venire controllato da parte di un organo di polizia (mentre adesso così non è, per motivi vari) e che in tal caso non sfuggirebbe in alcun modo alla sanzione.
Non pene feroci che nessuno mai attua, ma pene sicuramente applicate.