di Sergio Bedessi –  Era già dall’anno passato che i nostri governanti provavano a proporre uno “sconto” sulle “multe” (le sanzioni amministrative, questo è il termine corretto anche se nella prosecuzione si utilizzerà il termine non corretto ma più chiaro per tutti , cioè “multe”) del codice della strada, quasi che questo fosse divenuto il problema più importante dell’Italia, più del lavoro che non c’è, più del fatto che le imprese stanno chiudendo, più del fatto che il Paese sta andando rotoli, e finalmente ci sono riusciti!

Lo “sconto” sulle “multe” è diventato legge a seguito della conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, il cosiddetto “decreto del fare”; il 20 agosto 2013 è stata infatti pubblicata sul supplemento ordinario n. 63/L della Gazzetta Ufficiale n. 194 la legge di conversione, 9 agosto 2013, n. 98, che prevede alcune consistenti modifiche all’articolo 202 del codice della strada in vigore dal 21 agosto 2013.

Una norma simile era già stata presentata più di un anno fa, a luglio 2012, dalla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati della precedente legislatura, nell’ambito dell’allora denominata “miniriforma estiva del codice della strada” (disegno di legge C 5361), poi naufragata insieme al governo precedente.

Entrando nel merito del provvedimento, l’articolo 20 del decreto legge convertito, ridisegna l’articolo 202 del codice della strada, preposto al pagamento in misura ridotta.

In sintesi si prevede una riduzione del 30% della sanzione amministrativa per coloro che pagano entro cinque giorni dalla notificazione o dalla contestazione, ad eccezione delle violazioni per le quali sono previste, come sanzione accessoria, la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida.

Il pagamento della somma così “scontata” deve essere corrisposto presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore o, in alternativa, a mezzo di conto corrente postale, conto corrente bancario, strumenti di pagamento elettronico.

Se l’agente è dotato di apparecchiatura per il pagamento elettronico (in pratica un P.O.S. come quello dei negozi, che accetta bancomat e carte di credito) il contravventore può pagare direttamente a mani dell’agente la sanzione.

Nel testo di legge, al di là delle modifiche al codice della strada, si prevede poi l’emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario, nonché modifiche alle norme sull’omologazione e l’abilitazione all’uso di macchine agricole.

Dette così le modifiche normative all’articolo 202 del codice della strada sembrerebbero di facile applicazione, ma così non è, e non le deve aver trovate semplici neanche il Ministero dell’Interno dal momento che in soli otto giorni ha sfornato ben quattro circolari interpretative, due delle quali nello stesso giorno!

Il primo problema è dovuto al fatto che la norma parla di “cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione” per poter usufruire dello “sconto” del 30 per cento.

In molte regioni d’Italia, ma non in tutte, è invalso da molto tempo, e da parte delle polizie municipali, l’uso del cosiddetto “preavviso”, quel foglietto di vario colore (di solito bianco o rosa) che l’automobilista trova sul parabrezza dell’auto; si tratta di qualcosa non previsto dal codice della strada, ma che viene ampiamente utilizzato ottenendo un doppio vantaggio:

  • l’organo di polizia non provvede alla notificazione nei confronti dell’obbligato in solido (proprietario, ecc.) e quindi si ottiene un risparmio per la p.a. nonché una velocizzazione nel procedimento;
  • il cittadino pagando prima della notificazione ottiene il risparmio delle spese di notificazione ed accertamento previste dall’art. 201 che a volte risultano complessivamente quasi pari alla sanzione nel caso di infrazioni di poco conto.

Stando ad una interpretazione letterale della norma, chi pagasse sul preavviso (che non è in alcun modo un verbale contestato o notificato), e dunque pagando ben prima di chi si vede notificare il verbale a casa, dovrebbe corrispondere la somma per intero, senza sconto, e risulterebbe quindi penalizzato rispetto a chi attende il verbale a casa.

Il problema a questo punto è quello di comprendere se chi paga sul preavviso abbia diritto o meno all’importo “scontato”, tenuto conto che lasciare il preavviso sul parabrezza non costituisce in alcun modo contestazione o notificazione.

Qui ci sarà da vedere che ogni amministrazione (i Comuni per le Polizie Municipali) si muoverà in ordine sparso, con chi farà lo “sconto” anche sui verbali allo stato di preavviso, chi invece farà lo “sconto” solamente sui verbali notificati (e quindi, se si vuole lo sconto, si dovrà attendere la notificazione) come prevede la legge, e chi poi, per evitare imbarazzi, abolirà il preavviso con il risultato che dovremo sempre aspettare il verbale a casa.

Sicuramente gli introiti da sanzioni amministrative diminuiranno con notevoli problemi per i Comuni che su queste somme fanno molto affidamento; infatti applicare lo “sconto” del 30% su tutti i preavvisi significa una consistente diminuzione di entrata a carico del bilancio comunale; questa interpretazione, magari favorevole per il cittadino ma non prevista dalla legge, si porta dietro un ulteriore problema: da quando si dovrebbero computare i cinque giorni, visto che manca l’aggancio al momento della contestazione o della notificazione (da quando l’agente lascia il foglietto sul parabrezza? Da quando il cittadino lo trova? E cosa potrebbe fornire certezza al secondo di questi momenti?).

Un altro problema è capire chi è escluso dallo “sconto”.

La norma non è ben congegnata e recita: “La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell’articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.”.

Con questa dizione, visto l’uso della congiunzione “e” (“La riduzione … non si applica alle violazioni … per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo … e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”) sembrerebbe che il legislatore avesse voluto escludere dalla “scontistica” le violazioni che congiuntamente prevedono le due sanzioni accessorie, la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida.

In realtà potrebbe non essere così.

Infatti se si controllano gli atti parlamentari si può osservare che sul dossier di documentazione del Senato della Repubblica, collegato al disegno di legge S.974, in relazione all’articolo 20 (quello che contiene anche le modifiche all’articolo 202 del codice della strada) si legge:

“… La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (dell’articolo 210, comma 3) o della sospensione della patente di guida.”.

Come si può notare dunque, nel dossier di documentazione, che riporta integralmente la norma che al momento era in corso d’approvazione, vi è la congiunzione “o” e non la congiunzione “e”, malgrado la Gazzetta Ufficiale poi reciti diversamente.

D’altra parte quella che conta è la legge, e dunque dallo sconto sarebbero escluse solamente due violazioni:

  • esercizio di taxi senza aver ottenuto l’autorizzazione (articolo 86 comma 2 del codice della strada);
  • falsificazione dei documenti assicurativi (articolo 193, comma 4 bis del codice della strada).

Appoggiandosi però sul fatto che nel dossier parlamentare si trova la congiunzione “o” invece che “e”, la maggioranza degli organi di polizia stradale (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie Municipali) escluderanno dallo sconto tutte le seguenti violazioni:

 

Violazioni per le quali è prevista la confisca del veicolo

Violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70, c. 5 – mancanza dell’autorizzazione per servizio di piazza con veicoli a trazione animale

 

Art. 86, c. 2 – esercizio del servizio di piazza senza aver ottenuto l’autorizzazione

 

Art. 93, c. 7 – circolazione senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione del veicolo

Art. 96, c. 2-bis – circolazione con veicolo cancellato dal P.R.A.

Art. 97, c. 5 – fabbricazione o vendita di ciclomotori alterati o alterazione di ciclomotori

Art. 97, c. 7 – circolazione con ciclomotore per il quale non è stato mai rilasciato il certificato di circolazione

Art. 134, c. 2 – circolazione con documento provvisorio scaduto (EE)

Art. 193, c. 2 – circolazione di veicolo privo di copertura assicurativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 193, c. 4-bis – circolazione senza copertura assicurativa per documenti assicurativi falsificati

 

Art. 214, c. 8 – circolazione durante il periodo di fermo

 

 

 

Art. 217, c. 6 – reiterazione della circolazione con carta di circolazione sospesa

Art. 6, c. 12 – inosservanza dei provvedimenti di sospensione della circolazione relativamente a veicoli per trasporto di cose

Art. 10, c. 24 – effettuazione di trasporto o circolazione di veicolo eccezionale senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni o mezzi d’opera adibiti a uso diverso o mezzi d’opera in eccedenza dei limiti di massa su strade non percorribili

Art. 62, c. 7 – circolazione eccedendo i limiti di massa per categoria

 

 

 

Art. 86, c. 2 – esercizio del servizio di piazza senza aver ottenuto l’autorizzazione

 

Art. 104, c. 13 – circolazione di veicolo in eccedenza di massa o sagoma senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni

Art. 114, c. 7 – circolazione di macchina operatrice senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni

Art. 116, c. 15-bis – circolazione con patente di categoria diversa da quella necessaria

Art. 117, c. 5 – inosservanza delle limitazioni per neopatentati

Art. 125, c. 5 – mancato rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni sui veicoli da parte di titolare di patente speciale

Art. 138, c. 12 – guida di veicolo non militare con patente militare

Art. 142, c. 9 – superamento dei limiti di velocità oltre 40 km e non oltre 60 km/h

Art. 142, c. 9 bis – superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km/h

Art. 143, c. 12 – circolazione contromano in corrispondenza di curve, dossi,  ecc.

Art. 148, c. 16 – effettuazione di sorpasso vietato in ipotesi specifiche

Art. 168, c. 8 e 9 –  trasporto di merci pericolose in violazione della disciplina ADR

Art. 176, c. 22 – circolazione in autostrada nelle corsie di emergenza o di variazione della velocità

Art. 179, c. 9 – mancanza del limitatore di velocità o del cronotachigrafo, o con apparecchio non funzionante o non regolamentare, alterato o senza foglio di registrazione o carta tachigrafica inserita

Art. 186, c. 2 lett. a) – guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l fino a 0,8 g/l

Art. 189, c. 5 – provocazione di incidente con danni gravi ai veicoli tali da richiedere la revisione singola ovvero omesso rispetto dell’obbligo di fermarsi

 

Art. 193, c. 4-bis – circolazione senza copertura assicurativa per documenti assicurativi falsificati

 

Art. 213, c. 2 ter – rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Art. 213, c. 4 – circolazione con veicolo posto sotto sequestro

Art. 214 c. 1 –  rifiuto di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Art. 217 c. 6 – guida con carta di circolazione sospesa

 

Violazioni per le quali è prevista la confisca del veicolo alla seconda violazione

Violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente alla seconda violazione

Art. 98, c. 4 – violazione, relativa alla circolazione di prova, successiva alla terza

Art. 99, c. 5 – violazione, relativa al foglio di via, successiva alla terza

Art. 168, c. 8 – trasporto di merci pericolose senza autorizzazione o senza rispettare le prescrizioni relative alle condizioni di sicurezza

Art. 217, c. 6 – circolazione durante il periodo in cui è sospesa la carta di circolazione

 

Art. 7, c. 13-bis – circolazione con veicolo di classe euro inferiore a quella consentita dal provvedimento di sospensione della circolazione per motivi di inquinamento atmosferico, alla seconda violazione nel biennio

Art. 145, c. 11 – omesso rispetto delle regole di precedenza, alla seconda violazione nel biennio

Art. 146, c. 3 – prosecuzione della marcia nonostante il divieto del semaforo o dell’agente, alla seconda violazione nel biennio

Art. 147, c. 6 – inosservanza delle prescrizioni in presenza di passaggio a livello, alla seconda violazione nel biennio

Art. 149, c. 5 – distanza di sicurezza omessa e gravi danni ai veicoli, alla seconda violazione nel biennio

Art. 150, c. 5 – omessa precedenza nei passaggi stretti o ingombrati e gravi danni ai veicoli, alla seconda violazione nel biennio

Art. 172, c. 1 – omesso uso di dispositivi di ritenuta, alla seconda violazione nel biennio

Art. 173, c. 3-bis – guida con l’uso di apparecchi, alla seconda violazione nel biennio

 

Certamente se si presenta ricorso contro la mancata applicazione dello “sconto”, si hanno buone probabilità di vincerlo, perché la norma, anche se sbagliata, è chiara!

Da notare che la mancanza di copertura assicurativa (l’articolo 193 comma 3 del codice della strada), andando in deroga all’articolo 210 comma 3, conduce comunque  allo “sconto” sulla sanzione, ammesso che si effettui il pagamento entro cinque giorni.

Sicuramente il provvedimento normativo relativo allo “sconto” sulle “multe” è degno più di un supermarket che di un ordinamento giuridico serio; praticare “sconti” (e che sconti, ben il 30%, degni dei saldi di fine stagione!) a chi commette infrazioni, purché paghi velocemente la sanzione, è qualcosa che farebbe rabbrividire Beccaria.

Mentre da una parte si continua ad imporre alla generalità dei cittadini italiani sempre più tasse, si fanno perdere loro i diritti acquisiti e riconosciuti, si tagliano gli investimenti su tematiche importanti come la sanità e la scuola, si impongono continui sacrifici per pagare i costi delle speculazioni che qualcun altro ha fatto, si continua a stare dietro al paravento di un’Europa utile solo a pochi ma pagata a caro prezzo da tutti, dall’altra si privilegia, ancora una volta, chi non rispetta le norme, con facilitazioni economiche degne di un hard discount.