di Claudio Molinelli – Per smentire formalmente il tutto adesso basta davvero poco!

Dal mese di novembre 2014 una legge dello stato italiano consente, infatti, la soluzione consensuale di divorzio congiunto alle coppie che lo richiedono senza ricorrere al tribunale, ma semplicemente recandosi in comune, dall’ufficiale di stato civile.

È l’articolo 12 del Decreto Legislativo 132/2014, convertito, nel novembre 2014 nella legge 162/2014, che prevede la possibilità per i coniugi di raggiungere, direttamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile, un accordo di separazione consensuale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di scioglimento del matrimonio, oltre che un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con la spesa di 16 euro per diritti di segreteria.

 

Il provvedimento, indubbiamente innovativo, nasce per agevolare una procedura finora lunga, onerosa e particolarmente stressante.

Una semplificazione che nell’universo burocratico del nostro Paese rappresenta sicuramente un passo avanti sotto molti profili, certamente non quello del consolidamento del concetto di “famiglia”.

 

Si deve considerare infatti che oggi molti matrimoni avvengono , non tanto o non solo come coronamento di un amore, ma per motivi pratici, o semplicemente per comodità: nel caso della convivenza per esempio, e nel frangente di una malattia non è riconosciuto il diritto di assistere il proprio caro in ospedale.

Non si parli poi della situazione dei figli nati fuori del matrimonio.

Il matrimonio mantiene unicamente la funzione di contratto: è venuta a mancare quella motivazione di fondo, quella scelta per la vita che rendeva così solide e durature le unioni delle precedenti generazioni.

Oggi il matrimonio ha perso quel senso di sacralità per assumere caratteri di provvisorietà tipica della nostra epoca dove sembra che tutto possa essere messo in discussione.

Di un contratto si tratta e come tale può essere rescisso in ogni momento e senza eccessive spese.

La procedura è abbastanza semplice, non altrettanto le condizioni : per poter presentare domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere presente il pieno accordo delle parti, in caso contrario si dovrà seguire l’iter ordinario in Tribunale. Inoltre la coppia non deve avere figli minori o maggiorenni incapaci, o economicamente non autosufficienti, oppure figli portatori di handicap gravi. Inoltre l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

 

Nel nostro territorio l’applicazione di questa nuova normativa ha avuto luogo a Bagno a Ripoli, giovedì 15 gennaio 2015, quando, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, si è presentata la prima coppia di sposi con la richiesta di separazione consensuale.

 

Informazioni: Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20.