Tutti a caccia dell'occasione giusta!

di Mariantonietta Rasulo

 

La stagione mite e il Natale all’insegna del risparmio non hanno certamente favorito le vendite, per cui i commercianti si vedono adesso costretti a proporre ribassi addirittura del 70%.

In forza del D.Lgs. n.114/98 (legge di riforma del commercio) i periodi e la durata dei saldi sono disciplinati dalle leggi regionali d’attuazione: ma, sebbene larghi margini di discrezionalità siano lasciati agli enti locali, rimangono molti punti “base” in comune a tutto il territorio nazionale.

Le vendite di fine stagione concernono quei prodotti di carattere stagionale, o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.
Per queste lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere riportato, insieme al prezzo finale.

Per la normativa in vigore i prezzi di acquisto prospettati al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere effettivi.
I prodotti esposti ovunque collocati devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.


Dai cartellini deve risultare:
il prezzo normale (quello originario); la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
il prezzo finale di vendita (quello scontato), espresso in euro.

Inoltre il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.

In caso di mancanza di conformità del bene (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n.24/2002:
o al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro) o ad una riduzione adeguata del prezzo, od infine alla risoluzione del contratto, nel caso che la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose.
Occorre tuttavia precisare che la responsabilità del venditore al dettaglio sorge per il difetto di conformità del bene al contratto esistente al momento della consegna (in forza di detta normativa si presume infatti che i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già all’atto della vendita). Di notevole importanza il fatto che la normativa preveda che il consumatore decade dalla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta (a meno che il venditore non abbia riconosciuto l’esistenza del difetto o non l’abbia nascosto; detto termine è più ampio di quello di 8 giorni originariamente previsto dall’art.1490 del codice civile per la denuncia al venditore di eventuali vizi scoperti.
Infine occorre rilevare che la suddetta normativa prevede che l’azione legale intrapresa per far valere i propri diritti in presenza di difetti, non dolosamente occultati dal venditore, si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene.

 

Ad eccezione quindi delle ipotesi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata – in qualsiasi periodo dell’anno e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” – non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce.

Consigli poreziosi:

conservare comunque sempre lo scontrino: se è vero che la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, è altrettanto vero che le cose cambiano se il prodotto è danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n.24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Ma la grande novità è che non c’è più bisogno, come stabilito dall’art. 1495 del cod. civ., di denunziare “i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta”. Il D.lgs n. 24/2002 ha stabilito, infatti, che il consumatore deve denunciare “al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto”.

Particolare attenzione a quei negozi che espongono articoli a prezzi scontati accanto ad altri articoli a prezzo normale. Non di rado, infatti, le vetrine sono allestite in maniera poco chiara e quindi ingannevole per il consumatore.

Non sarebbe male confrontate i prezzi di più negozi per decidere se il saldo che ci interessa rappresenti davvero un buon affare.

Attenzione ai forti sconti: talvolta non si acquista il saldo, ma un fondo di magazzino!
La prova dei capi non è obbligatoria, ma rimessa alla discrezionalità del negoziante. Si consiglia comunque di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati. Va da sè che è necessario in tal caso verificare attentamente l’etichetta e la taglia, tenendo che presente che la merce non è soggetta a cambio se non in presenza di un prodotto danneggiato o non conforme.

Infine la possibilità di pagare con carte di credito: i prodotti acquistati in saldo possono essere pagati con carte di credito. Se il commerciante espone la vetrofania delle carte di credito (comunicando in tal modo al cliente che in quel negozio ne è consentito l’uso) è tenuto ad accettarle in ogni periodo dell’anno e quindi anche durante i saldi. Qualora dovesse verificarsi che il negoziante non accetta il pagamento con carte di credito nonostante il suo negozio esponga una vetrofania delle carte stesse, il caso dovrebbe essere segnalato alla società che ha emesso la carta.