a cura dello Studio Federico Minio
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NEWS

Legge di stabilità

Ecco di seguito le principali novità per le imprese e i professionisti introdotte dalla legge di stabilità 2012.

– È consentita la costituzione di società tra professionisti (Stp), aventi come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate. La costituzione può avvenire  sotto forma di società di persone, di capitali ovvero di cooperative.

– Nelle società a responsabilità limitata le funzioni di controllo non saranno più svolte da un organo collegiale (Collegio sindacale), ma da un Sindaco unico. Nelle società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione di euro, lo statuto può prevedere un sindaco unico in luogo dell’organo collegiale.

– Le società a responsabilità limitata che non hanno l’obbligo di nomina del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato da definirsi con D.M. da adottarsi entro il 30/03/12.

– I limiti per la liquidazione periodica Iva trimestrale sono equiparati a quelli previsti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata.

– I contribuenti in regime di contabilità semplificata, vale a dire € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi ed € 700.000,00 per altre attività, e i lavoratori autonomi che effettuano incassi e pagamenti esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili, possono sostituire con gli estratti conto bancari la tenuta delle scritture contabili.

– Il reddito d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante viene ridotto in misura forfetaria dei seguenti importi:

– 1,1% dei ricavi fino a euro 1.032.000,00;

– 0,6% dei ricavi oltre a euro 1.032.000,00 e fino a euro 2.064.000,00;

– 0,4% dei ricavi oltre a euro 2.064.000,00.

Dal 1° gennaio 2012 non si applica la commissione sul pagamento del carburante per importi inferiori a € 100 effettuato tramite carta di credito, né in capo all’esercente l’impianto né in capo all’acquirente.

–  Al fine di consentire la cessione pro-soluto nei confronti di banche e intermediari finanziari riconosciuti, su istanza del creditore, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le Regioni e gli enti locali certificano, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’eventuale certezza, liquidità ed esigibilità del credito verso la Pubblica Amministrazione.

– Le aliquote contributive per gli iscritti all’INPS vengono aumentate dell’1%;

– Prorogata al 2012 la detassazione per l’incremento di produttività del lavoro di cui al D.L. n.93/08.

– Per le imprese con un numero di dipendenti pari o inferiore a 9 in capo ai datori di lavoro è previsto uno sgravio contributivo integrale sui contributi maturati nei primi tre anni. A decorrere dal quarto anno l’aliquota si riduce al 10%. La disposizione trova applicazione per i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016.

Versamento delle imposte indirette con il modello F24

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 all’imposta sulle successioni e donazioni, all’imposta di registro, all’imposta ipotecaria, all’imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all’imposta di bollo, all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l’inosservanza della normativa catastale. A dare attuazione al decreto,  stabilendo termini e modalità operative, sarà un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa  con l’Agenzia del Territorio per i tributi e le altre entrate di sua competenza, ad oggi non ancora

 emanato.

Antiriciclaggio

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante sopra i 2.500 euro non concretizzano automaticamente una violazione del divieto di movimentazione di contante per importi superiori a tale soglia e, pertanto, non comportano l’obbligo per gli intermediari finanziari e le banche di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.

È quanto precisa il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una circolare condivisa con Banca d’Italia, Unità di informazione finanziaria e Guardia di Finanza. Nel documento sono fornite ulteriori indicazioni per quanto riguarda la segnalazione al Mef dei libretti di deposito al portatore superiori a 2.500 euro e non regolarizzati entro il 30 settembre 2011.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, Circolare, 04/11/11)

Indirizzo PEC: proroga al 31 dicembre 2011

Entro il 29 novembre 2011, secondo il D.L. n 185/08 , tutte le imprese costituite in forma societaria avrebbero dovuto comunicare al Registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per i soggetti che non l’avessero fatto entro la data menzionata, la possibilità di comunicare l’indirizzo PEC è stata prorogata fino al 31 dicembre 2011, senza incorrere in sanzioni previste dall’art.2630 del Codice Civile.

Acquisto prima casa

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il caso di rinuncia volontaria all’agevolazione fruita per l’acquisto della prima casa in data successiva a quella del rogito di acquisto dell’immobile. Il richiedente può revocare la dichiarazione di intento resa nell’atto di volere trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile entro 18 mesi dall’acquisto solo se il termine è ancora pendente. Qualora l’acquirente si trovi nell’impossibilità di rispettare l’impegno assunto, è sua facoltà comunicare la revoca della dichiarazione espressa nell’atto e richiedere la riliquidazione con le aliquote ordinarie delle imposte agevolate assolte in sede di registrazione del rogito di acquisto dell’abitazione. In tal modo, non trova applicazione la sanzione del 30% ma dovrà essere versata solamente la differenza di imposta rispetto alla liquidazione delle imposte di registro (o iva), ipotecaria e catastale con le aliquote ordinarie rispetto a quelle agevolate, oltre agli interessi decorrenti dalla data di stipula dell’atto.

Detrazioni edilizie 36%

Per le ristrutturazioni edilizie la detrazione Irpef del 36% compete, per le spese sostenute fino a concorrenza, di un ammontare massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

La Commissione Finanze della Camera ha chiarito la soglia di spesa nel caso di intervento agevolabile che riguarda le pertinenze dell’abitazione, cantina o garage, inteso unitariamente, non potendosi considerare un limite autonomo di spesa per l’abitazione e un limite autonomo per la pertinenza. Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate è stata pubblicata la versione aggiornata della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, in cui sono esposte le istruzioni per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’intervento di recupero edilizio.

L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2011 è pari a 103,6. Lo rende noto l’Istat, sottolineando che, la variazione dell’indice, rispetto a quello dello stesso mese ma dell’anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di ottobre 2011, è pari a 3,332442.

Indice ISTAT

L’Istat ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di ottobre 2011, pubblicato ai sensi dell’art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell’art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L’indice è pari a 103,6. La variazione dell’indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di ottobre 2011 è pari 3,332442.

(Istat, Comunicato, 16/11/11)

ADEMPIMENTI

Comunicazione dei beni utilizzati dai soci e familiari

Con il provvedimento del 16 novembre 2011, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di comunicazione, nel caso in cui i soci di una società o i familiari dell’imprenditore utilizzino i beni intestati alla società o alla ditta individuale.

Tale comunicazione va resa in via telematica entro il 31 marzo successivo alla chiusura del periodo di imposta in cui viene concesso l’utilizzo ovvero tale utilizzo viene revocato.

Per i beni concessi in godimento nei periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, occorre presentare una specifica comunicazione entro il 31 marzo 2012. La comunicazione del 2011 va comunque resa, anche se l’utilizzo del bene è cessato nel corso del 2011.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci o familiari di questi ultimi, oppure a soci o a familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Nella comunicazione devono essere indicati i dati anagrafici per le persone fisiche, codice fiscale, denominazione e comune del domicilio fiscale o lo Stato estero di residenza per i soggetti diversi dalle persone fisiche; la tipologia di utilizzazione del bene, tipologia di contratto e relativa data di stipula, categoria del bene, durata della concessione, corrispettivo e relativo valore di mercato e l’ammontare di finanziamenti e capitalizzazioni.

I beni interessati da tale comunicazione appartengono alle seguenti categorie:

–                     autovettura

–                     altro veicolo

–                     unità da diporto

–                     aeromobile

–                     immobile

Nella comunicazione deve essere indicata anche qualsiasi forma di capitalizzazione e/o  finanziamento nei confronti della società concedente.

 

Detrazione del 55% per interventi a risparmio energetico

Entro il prossimo 31 dicembre 2011, tutti i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione dell’imposta Irpef o Ires, del 55%, per le spese di riqualificazione degli edifici, devono aver sostenuto tutte le dovute spese.

Per le modalità di sostenimento della spesa , occorre distinguere tra i soggetti non titolari di reddito d’impresa, per i quali vige il principio di cassa per cui la spesa si considera sostenuta alla data del bonifico bancario o postale, e per le imprese, per le quali il momento dell’effettivo pagamento non assume rilevanza in quanto vige il principio di competenza: è obbligatorio che le fatture relative ai lavori oggetto dell’intervento energetico abbiano quale competenza il periodo d’imposta 2011.

Il sostenimento della spesa è perciò legato a due momenti diversi: alla data di pagamento per i soggetti non titolari di reddito di impresa e alla competenza economica, invece, per i soggetti titolari.

La detrazione del 55% dell’importo di spesa sostenuto compete nel limite della capienza dell’imposta lorda e deve essere ripartita obbligatoriamente in dieci rate annuali di pari importo (per le spese sostenute nel periodo di imposta 2011). Qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2011, è necessario presentare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’ammontare delle spese sostenute nel periodo di imposta 2011 entro il prossimo 30 marzo 2012. Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55%, consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, dei dati relativi agli interventi realizzati.

La mancata comunicazione telematica delle spese sostenute nel periodo di imposta precedente per i lavori a cavallo d’anno non comporta la decadenza della fruizione della detrazione del 55% ma il pagamento di una sanzione in misura fissa per l’omesso o regolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie ( art.11 co.1 del D.Lgs n.471/97).

 

Versamento acconto Iva anno 2011

Entro il prossimo 27 dicembre 2011, i soggetti che mensilmente e trimestralmente eseguono operazioni di liquidazione o versamento dell’Iva sono tenuti ad effettuare il versamento dell’acconto, relativo all’anno 2011, compilando il modello di pagamento F24, senza applicare nessuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici di tributo: 6013, per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell’Iva mensilmente, 6035 per tutti coloro che lo fanno trimestralmente.

Sono esonerati dal versamento dell’acconto Iva i soggetti che hanno iniziato l’attività lo scorso anno, i soggetti cessati prima del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), soggetti a credito nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente; soggetti ai quali, applicando il metodo “analitico”, dalla liquidazione dell’imposta al 20 dicembre risulta un’eccedenza a credito; soggetti che applicano il regime di cui all’art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive); soggetti nel regime dei “minimi” di cui all’art.1, co. da 96 a 117, della Legge n.244/07; soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a € 116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di € 103,29; soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

L’omesso versamento dell’imposta, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, costituisce violazione che assume carattere penale.

 

Dichiarazione tardiva dei redditi 2010

Il prossimo 29 dicembre scade il termine ultimo per poter provvedere all’invio della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2011, non trasmessa nei tempi prestabiliti (30 settembre 2011).

Se presentata entro la data sopra indicata, presentazione con ritardo non superiore ai 90 giorni, la dichiarazione si considera regolarmente presentata e quindi non c’è pericolo di incorrere nella più pericolosa ipotesi dell’omessa dichiarazione. Peraltro, ricordiamo anche che, ove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione del 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2011 entro il 29 dicembre prossimo consente di beneficiare dell’applicazione della sanzione in misura fissa di € 258 (riducibile a € 25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile che va dal 120% al 240% delle imposte dovute.

 

Comunicazione telematica lettere di intento

Tutti coloro che effettuano rilevanti operazioni con l’Estero, definiti “esportatori abituali” , possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva per evitare di essere costantemente a credito nelle liquidazioni periodiche.

Tale richiesta può avvenire attraverso un’apposita comunicazione, detta “lettera d’intento”,  che deve essere inoltrata a ciascun fornitore. I fornitori che ricevono queste comunicazioni sono tenuti ad alcuni adempimenti:

– numerazione progressiva;

– annotazione in apposito registro;

– invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare in via telematica entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

In caso di incompleto o di mancato invio sono previste pesanti sanzioni.

 

Adempimento per l’auto in uso promiscuo al dipendente.

Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:

– benefit di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente: Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link: http://www.aci.it/index.php?id=93 Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell’ACI le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2012.

– deducibilità dei costi per l’impresa nel limite del 90%: La deduzione al 90% riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076).

In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al lavoratore che possono essere, alternativamente, trattenute dalla retribuzione del lavoratore, addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria (in tal caso si ricorda che il riferimento al valore del benefit convenzionale deve intendersi comprensivo dell’Iva).

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie.

1- In caso di riaddebito con fattura: sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta.

2- In caso di solo benefit attribuito in busta paga del dipendente: per garantirsi l’integrale

detrazione dell’Iva è comunque necessario corrispondere l’Iva su tale importo.

3 – Esistenza di idonea prova documentale: nella C.M. n.48/E/98 si afferma la necessità di predisporre e conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).

 

Aggiornamento e stampa dei libri contabili

Anche quest’anno il prossimo 31 dicembre 2011 i contribuenti che tengono la contabilità con sistemi meccanografici dovranno effettuare la stampa dei registri contabili oltre che l’aggiornamento e sottoscrizione del libro inventari.

Dovranno essere aggiornati i Registri Iva, il Registro beni ammortizzabili, il Libro Giornale e il Libro inventari.

Il registro dei beni ammortizzabili deve essere aggiornato al 31 dicembre 2011 se tenuto con modalità meccanografiche, se tenuto con modalità diverse va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico.

 

Inventario di magazzino di fine anno

Le imprese il cui periodo di imposta, il 31 dicembre 2011, coincide con l’anno solare, devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alla giacenza di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione lavoro in corso su ordinazione e prodotti finiti. La valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza tra le reali giacenze di magazzino e le risultanze contabili e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell’impresa che presso i depositi e le unità locali ma anche le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione).

Non rientrano, invece, nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

 

Comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio

Prorogata la scadenza, al 31 gennaio 2012, per gli operatori economici che hanno l’obbligo di fornire i dati anagrafici all’Anagrafe Tributaria, dei clienti con cui hanno stipulato contratti di leasing finanziario o operativo, locazione o noleggio con riferimento al bene e ai corrispettivi annui percepiti.

I soggetti interessati al nuovo adempimento sono:

– società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, che non abbiano ancora risposto ad un questionario inviato loro dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art.32 del DPR n.600/73;

– società che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo, che non siano state destinatarie del questionario di cui sopra;

– operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto ed aeromobili.

Peculiarità della comunicazione telematica è l’esonero di presentazione della comunicazione inerente le operazioni rilevanti ai fini Iva.

 

Disciplina fiscale degli omaggi

In occasione delle festività natalizie numerose aziende e/o professionisti, acquistano beni omaggio per i propri clienti, fornitori, o dipendenti.

La gestione fiscale degli omaggi richiede attenzione su due fronti:

– la provenienza dei beni oggetto dell’omaggio. Possono essere beni acquisiti appositamente.

–  La tipologia di destinatario dell’omaggio.

 

SOGGETTI

TIPOLOGIA

IMPOSTE DIRETTE

IVA

Da soggetti

imprenditori a

clienti/fornitori

Beni di costo unitario

inferiore o pari a € 25,82 Beni di costo unitario

superiore € 25,82 ma

inferiore o pari a € 50 Beni di costo unitario

superiore a € 50

 

Spese per omaggi

interamente deducibili Spese per omaggi

interamente deducibili Spesa rappresentanza

deducibile nei limiti

fissati dal D.M. 19/11/08

(art.108 co.2 Tuir)

 

Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo art.2,

co.2, n.4) DPR n.633/72  

 

 

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2,

co.2, n.4) DPR n.633/72

Da soggetti

imprenditori a

dipendentiQualunque beneSpese per prestazioni

di lavoro dipendente

interamente deducibiliAcquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo art.2 co.2

n.4) DPR n.633/72

Da

professionisti

a chiunque

Beni di costo unitario

 

inferiore o pari a € 25,82 Beni di costo unitario

superiore a € 25,82 ma inferiore o pari a € 50 Beni di costo unitario

superiore a € 50

 

Spese di rappresentanza

deducibili nel limite

dell’1% dei compensi

percepiti nel periodo

d’imposta (art.54, co.5,

DPR n.917/86)

 

Acquisto: Iva detraibile Cessione: Fuori campo Iva art.2,

co.2, n.4) DPR n.633/72

Acquisto: Iva indetraibile

Cessione: Fuori campo Iva art.2,

co.2, n.4) DPR n.633/72

 

 

Art. 2630. – Riduzione delle sanzioni in caso di omesse comunicazioni e depositi

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro [in precedenza erano da 206 euro a 2065 euro]. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

 

Richiesta applicazione delle ritenute in misura ridotta sulle provvigioni

Coloro che percepiscono provvigioni, possono, in presenza di determinate condizioni, richiedere ai propri committenti di subire il prelievo delle trattenute fiscali di acconto calcolate in misura ridotta.

Ordinariamente la base imponibile su cui si calcolano le ritenute è pari al 50% delle provvigioni corrisposte (attualmente, si paga l’11,5%, pari al 50% del 23%) ma, qualora ci si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte (in sostanza la ritenuta d’acconto viene calcolata nella misura del 4,6%, pari al 20% del 23%).

I soggetti definiti terzi sono quei soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, i collaboratori dell’impresa familiare direttamente impegnati nell’attività d’impresa, gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito dalla prestazione di lavoro.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, per poter godere dell’applicazione della ritenuta, bisogna inviare un’apposita dichiarazione ai committenti.