di Mariantonietta Rasulo – Continua ancora oggi la diatriba tra scuola e famiglia  in merito all’obbligatorietà o meno del contributo scolastico.

Puntualmente  all’ inizio del nuovo anno  in aggiunta all’iscrizione e al pagamento delle tasse, le famiglie si vedono recapitare da parte della scuola anche la richiesta di pagamento del tanto discusso contributo scolastico che ormai ha raggiunto oggi cifre consistenti: dai 150 ai 300 euro a figlio a seconda della scuola.

Diversi i “trucchi” adottati dalle scuole meno oneste per indurre le famiglie al pagamento del contributo, dall’invio dei bollettini agli alunni esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche erariali  all’invio di  bollettini unici già compilati con cifre che comprendono sia le tasse dovute per legge sia i contributi scolastici che la legge prevede come volontari. E ancora informazioni ingannevoli sull’obbligatorietà dei contributi o addirittura il diniego di iscrizione degli alunni le cui famiglie si rifiutano di pagare il contributo.

Ovviamente è doveroso riconoscere che non tutte le scuole sono poco oneste e forniscono alle famiglie una scorretta informazione in merito alla natura del contributo scolastico.

Ma in cosa consiste effettivamente il contributo scolastico?

È opportuno chiarire che le scuole, nell’ambito dell’autonomia scolastica hanno la possibilità di richiedere alle famiglie il pagamento di un contributo per l’arricchimento dell’offerta formativa o a sostegno di attività di laboratorio.

Tali contributi sono però da considerarsi sempre e comunque “erogazioni libere” cioè volontari e non tasse o contributi obbligatori, pertanto sono illegittime le richieste di alcune scuole che subordinano l’iscrizione degli alunni al pagamento del contributo.

Per le associazioni dei consumatori il contributo ha valore quando l’obiettivo è quello di migliorare il servizio scolastico, ma senza alcun tipo di scorrettezza e con la maggiore trasparenza possibile per le famiglie.

A tal proposito si ricorda che:

– i contributi liberali possono essere scaricati dalla Dichiarazione dei redditi nella misura del 19%. A tal fine è necessario apporre sulla causale del bollettino la dicitura “erogazione liberale” per innovazione tecnologica oppure ampliamento dell’offerta formativa o edilizia scolastica”.

Le famiglie possono inoltre richiedere, all’atto dell’iscrizione a scuola, l’indicazione dettagliata delle spese che dovranno sostenere per la realizzazione delle attività inserite nel Pof, a quale cifra ammonta il “contributo volontario” e quali spese copre.

Il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, chiarisce ogni dubbio:

“In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto. Il comma 622 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’innalzamento dell’obbligo di istruzione, della durata di dieci anni, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.”